SCULCO Flora

“In relazione alla proroga dei commissari nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere”, il consigliere regionale di Calabria in Rete Flora Sculco ha scritto “al presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, al ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, al commissario ad acta per il Piano di rientro Massimo Scura ed al presidente A.N.A.C  Raffaele Cantone”.

Si trasmette, qui di seguito, nella sua stesura integrale, il testo della lettera:

“La sottoscritta dott.ssa Flora Sculco, nella sua qualità di consigliere regionale della Calabria,

PREMESSO CHE:

–        In data 22/04/2016 il Consiglio Regionale della Regione Calabria ha modificato l’art. 20 della L.R. n. 29/2002 che cosi disponeva al co. 3 : ‘3. … Per esigenze di carattere straordinario possono essere nominati dalla Giunta Commissari nelle Aziende Sanitarie ed in quelle Ospedaliere preferibilmente scelti tra i dirigenti in servizio della Pubblica Amministrazione e di Enti privati di media e grande dimensione con almeno cinque anni di anzianità svolta con autonomia gestionale e di risorse, per un periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di sei mesi’;

 

–        che con L.R. n. 11/2016 il Consiglio Regionale della Calabria ha modificato il suddetto articolo aumentando il tempo della durata dei Commissari Straordinari da sei mesi a dodici mesi ed ha, altresì, aumentato il periodo di rinnovo a dodici mesi;

 

–        Che, pertanto, la figura del Commissario Straordinario nell’Azienda sanitaria o Ospedaliera calabrese non sarà più a tempo determinato per sei mesi, prorogabile per una sola volta fino ad un massimo di sei mesi, per un periodo totale massimo di 12 mesi, ma potrà durare fino a 24 mesi), ovvero per circa  metà legislatura regionale;

 

–        Che, allo stato, alcuni dei Commissari sanitari già nominati in precedenza dalla Giunta, per motivi di straordinarietà e temporaneità ed urgenza, sono in regime di prorogatio essendo per certum già scaduto il termine massimo di 12 mesi nel quale possono esercitare la funzione di Commissario;

 

–        Che, attraverso la suddetta modifica legislativa,  contestualmente applicando un’eventuale contorta interpretazione giuridica della norma appena approvata,  i suddetti Commissari potranno essere rinnovati per altri 24 mesi per un totale di 36 mesi (ossia coincidenti con la durata minima dell’incarico di direttore generale per come prevista dal D. Lgs. n. 502/1992) ;

 

– che la suddetta modifica della durata massima dei Commissari sanitari è palesemente illegittima per manifesta incostituzionalità e merita di essere impugnata dinanzi la Corte Costituzionale dal Governo per i seguenti motivi di diritto:

 

  1. A) Violazione del principio della temporaneità e straordinarietà dell’incarico del Commissario amministrativo- Irragionevolezza;

Con la suddetta modifica legislativa il Consiglio regionale della Regione Calabria ha stabilizzato il Commissariamento delle Aziende sanitarie ed ospedaliere rendendo, di fatto, l’incarico del Commissario biennale e svincolato dal principio di temporaneità e straordinarietà che devono caratterizzare fisiologicamente l’attività professionale del Commissario.

Il Commissario straordinario, infatti, è una carica istituzionale del tutto straordinaria, extra ordinem e temporanea in quanto svincolata dai principi costituzionali di cui all’art. 51, 97 Cost. e ss.

Attraverso la l.r. 11/2016, il Consiglio Regionale della Regione Calabria, aumentando la durata della carica Commissariale a propria discrezionalità ed arbitrio,  e pertanto immotivatamente ed irragionevolmente, da 12 a 24 mesi, ha violato il principio di temporaneità e contingenza che disciplina l’istituto del Commissariamento degli organi amministrativi, incorrendo pertanto nella violazione dei succitati principi di matrice costituzionale.

 

  1. B) Violazione dell’art. 3 bis d.lgs. 502/1992;

La legge regionale n. 11/2016, inserendo un immotivato ed irragionevole aumento dei termini di durata del Commissario straordinario, si pone in aperto contrasto con la disciplina statale in materia di nomine dirigenziali delle aziende sanitaria e ospedaliere secondo cui: ‘La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l’intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie’.

La suddetta normativa statale,  aggirata manifestamente dalla Regione Calabria, è stata predisposta al fine di tutelare il principio costituzionale dell’accesso alla carica di dirigente sanitario attraverso selezione pubblica previsto dall’art. 51 Cost.

La Regione Calabria, aumentando a propria discrezionalità, e irragionevolmente, i termini di durata del mandato Commissariale ha manifestamente aggirato la normativa statale in materia di dirigenza sanitaria creando la carica Commissaria legibus solutus, di  nomina strumentalmente politica e sganciata da qualsiasi previa selezione pubblica, nonché da qualsiasi raggiungimento di obiettivo aziendale di salute e assistenziale.

La durata del mandato biennale del Commissario straordinario, per come disposto dalla legge regionale oggi modificata n. 11/2016, inoltre, risulta essere parificato alla durata minima delle cariche dirigenziali sanitarie previste dal d.lgs. 502/1992, la cui durata minima è prevista in 36 mesi.

Lo strumento Commissariale creato ad hoc dal Consiglio Regionale calabrese risulta essere un istituto creato al fine di aggirare ed eludere le norme in tema di dirigenza pubblica sanitaria e svincolare da qualsiasi controllo le cariche Commissariali utilizzandole per fini strumentalmente politici e, comunque, estranei a quelli sanciti dall’art. 97 Cost.

La violazione appare per di più conclamata dal fatto che la Giunta regionale calabrese, sempre attraverso una distorta applicazione della legge regionale (recentemente contestata dall’ANAC per come si dirà in seguito), ha provveduto nei fatti a nominare – ed attraverso tale legge a prorogare – commissari straordinari sprovvisti dei requisiti di legge per rivestire la carica di direttore generale.

 

  1. C) Violazione art. 117 e 120 Cost. – principio di sussidiarietà- conflitto di attribuzioni;

La legge regionale n. 11/2016, laddove ha disposto l’aumento della durata della carica Commissariale da 12 a 24 mesi, stabilizzandola, pertanto, e svincolandola dai principi di temporaneità e straordinarietà ai quali deve sottostare la carica, essendo appunto ‘straordinaria’ e extra ordinem, ha violato e raggirato i poteri del Commissario ad Acta per il Piano di rientro sanitario, nominato dal Governo per l’attuazione del piano di rientro finanziario.

Il Consiglio Regionale calabrese, pertanto, con la suddetta modifica legislativa, ha modificato una materia allo stato sottratta alla sua competenza e spettante alla sola ed esclusiva competenza Governativa, ex art. 120 Cost. secondo cui ‘il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni nel caso di mancato rispetto di norme  ovvero qualora lo richiedano la tutela dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali’.

La competenza a legiferare in materia sanitaria, pertanto, è stata revocata dal Governo alla Regione Calabria  ex art. 120 Cost. e, allo stato, solo il Governo, per tramite del Commissario ad Acta, può legiferare in materia sanitaria.

Pertanto, la Regione Calabria, attraverso la legge n. 11/2016 ha aumentato in modo arbitrario e discrezionale la durata dell’incarico dei Commissari delle strutture sanitarie regionali in assoluto conflitto di attribuzione ex art. 117 Cost. , disciplinando una materia di esclusiva spettanza statale, ex art. 120 Cost.

Il suddetto conflitto di attribuzione è stato più volte accertato dalla Corte Costituzionale che, andando a statuire sulla costituzionalità di norme regionali in materia sanitaria promulgate da Regioni la cui sanità è stata commissariata dal Governo, ‘ha più volte affermato che l’operato del Commissario ad Acta, incaricato del piano dell’attuazione del Piano di rientro del disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all’esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un’attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. E, dunque,  proprio tale dato a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente, fino all’esaurimento dei suoi compiti di attuazione del Piano di Rientro devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali’, (Corte Cost. n. 131/2012, 18/2013, 79/2013, 2/2010, 168/2008, 104/2007, 6/2004, 78/2011, 28/2013) .

Inoltre, già recentemente la Corte Costituzionale si è espressa accertando l’incostituzionalità dell’art. 1 co. 1, 2 e 3 della legge regionale calabrese n. 12/2013, disciplinante i rapporti lavorativi del personale non dirigenziale delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, per violazione degli art. 117 e 120 Cost. che espressamente attribuiscono  la competenza a legiferare nella materia sanitaria regionale al Governo , per tramite del Commissario ad Acta.

 

  1. D) Violazione art. 3, 51, 97 Cost. – violazione della delibera ANAC n. 66 del 2/9/2015- irragionevolezza;

La legge regionale n. 11/2016, nella parte in cui  aumenta la durata della carica dei Commissari delle aziende regionali sanitarie, risulta essere palesemente incostituzionale per elusione dei principi costituzionali  relativi alla motivazione degli atti amministrativi e alla vincolatività a tassatività dell’azione amministrativa a legge.

Nel caso che occupa, infatti, la Regione Calabria ha, aggirando l’obbligo di nominare il personale dirigenziale tramite pubblica selezione, utilizzato la carica Commissariale per fini strumentalmente politici per il controllo delle aziende sanitarie regionali. Ciò, del resto, è stato accertato di recente dall’Autorità Nazionale anti corruzione, che con delibera n, 66 del 2/9/2015 ha  attestato l’assenza di qualsiasi motivazione giuridica e fattuale alla base della nomina dei Commissari nelle aziende sanitarie calabresi : ‘… a parte la considerazione che, con lo stesso provvedimento vengono contestualmente nominati sette commissari straordinari di tutte le ASP calabresi, la motivazione adottata dimostra come non vi è alcuna esigenza realmente straordinaria per ricorrere ad una figura diversa da quella del direttore generale’.

Pertanto, risulta manifesta l’assenza di qualsiasi motivazione giudica e fattuale sufficientemente idonea a legittimare i Commissariamenti delle aziende sanitarie regionali, se non il fatto di un utilizzo strumentalmente politico degli stessi.

 

Tanto premesso,

SI CHIEDE

L’immediato intervento del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dott. Matteo Renzi e del Ministro Sig.ra Beatrice Lorenzin, al fine di promuovere specifica impugnativa avverso la legge regionale n. 11/2016 nella parte in cui ha aumentato la durata temporale dell’incarico dei Commissari straordinari.

SI CHIEDE

Altresì, all’ANAC, in persona del dott. Raffaele Cantone, di vigilare con la massima solerzia su tutte le nomine Commissariali deliberande e ciò, soprattutto in relazione all’A.S.P. di Crotone, ove attualmente ricopre incarico di Commissario da oltre un anno il dott. Sergio Arena (dirigente medico non inco nell’elenco regionale degli aspiranti alla carica di direttore generale in quanto sprovvisto dei relativi requisiti) e ora in prorogatio dal 29/3/2016, e nella cui città sono previste per il 5 giugno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco”.

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