La legge di bilancio 2021 ha stabilito che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 è riconosciuto un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L’Inps infatti informa che dall’11 novembre 2021 sarà possibile presentare domanda di autorizzazione all’INPS, utilizzando il modulo “92-2012” presente all’interno del Cassetto previdenziale, e fornisce ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio le istruzioni operative e contabili relative alla fruizione dell’esonero, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021.
Potranno fare domanda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo. Restano escluse le pubbliche amministrazioni e le imprese del settore finanziario.
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La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di bilancio 2021) ha previsto all’articolo 1, comm a 16, che: “Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, com m i da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”.
https://gsud.cdn-immedia.net/2021/04/circolare-inps-32-del-BONUS_DONNE-2021.pdf
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13581